| ART.
1 – Costituzione
Conformemente
a quanto previsto dall’art.
16 prima parte del CCNL 8.11.94
per i dipendenti del terziario
della distribuzione e dei servizi
e successivi rinnovi e dell’art.
13 prima parte del CCNL del
6.10.1994 per i dipendenti del
settore del turismo e successivi
rinnovi è costituito
tra le organizzazioni regionali
della Confesercenti Lombarda
e della Filcalms-Cgil, Fisascat-Cisl
e Uiltucs-Uil l’"Ente
Bilaterale Regionale Lombardo
per le aziende del Terziario:
commercio, turismo e servizi”
di seguito denominato per brevità
anche più semplicemente
“Ente”
Art. 2 –
Natura
L’Ente
ha natura giuridica di associazione
non riconosciuta, non persegue
finalità di lucro ed
ha carattere assistenziale e
mutualistico nei confronti dei
soci beneficiari.
Art. 3 –
Sede
L’Ente
ha sede in Milano, via Fara
30, presso la sede della “Confesercenti
Regionale Lombarda”.
Potranno essere costituite a
livello provinciale od interprovinciale
sedi distaccate dell’Ente
medesimo come oltre meglio specificato.
Art. 4 –
Durata
La durata
dell’Ente è a tempo
indeterminato.
Art.
5 – Soci
Sono soci dell’Ente
le organizzazioni regionali
di cui all’art. 1 del
presente Statuto. Sono soci
beneficiari i lavoratori e le
aziende che applicano i CCNL
di cui all’art. 1 in regola
con la contribuzione stabilita
dagli stessi CCNL.
Art. 6 –
Scopi e finalità
1) L’Ente
promuove e gestisce a livello
locale:
a) iniziative in materia di
formazione e qualificazione
professionale anche in collaborazione
con la Regione Lombardia e gli
altri Enti competenti anche
finalizzate all’avviamento
dei lavoratori che vi abbiano
proficuamente partecipato;
b) iniziative finalizzate al
sostegno temporaneo del reddito
dei lavoratori coinvolti in
processi di ristrutturazione
e riorganizzazione che comportino
la cessazione e/o la sospensione
dei rapporti di lavoro a tempo
indeterminato ovvero a finanziare
corsi di riqualificazione per
il personale interessato da
tali provvedimenti;
c) interventi per il sostegno
dei redditi di lavoratori stagionali
che partecipino ai corsi di
formazione predisposti dall’Ente
stesso, nonché altri
interventi di carattere sociale
in favore dei lavoratori e delle
imprese;
d) provvidenze a favore dei
lavoratori anche finalizzate
alla stabilizzazione dell’occupazione;
e) i compiti ad esso demandati
dalla contrattazione collettiva
o dalle leggi in materia di
tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro;
f) gli accordi integrativi aziendali,
territoriali e regionali;
g) lo sviluppo e la diffusione
di forme integrative nel campo
della previdenza e dell’assistenza,
secondo le intese tra le parti
sociali;
h) riceve la notizia della elezione
delle nomine delle rappresentanze
sindacali all’atto della
loro costituzione;
2) Inoltre, svolge le azioni
più opportune affinché
dagli organismi competenti siano
predisposti corsi di studio
che, garantendo le finalità
di contribuire al miglioramento
culturale e professionale dei
lavoratori, tutelato dal titolo
11 seconda parte del CCNL, favoriscano
l’acquisizione di più
elevati valori professionali
e siano appropriati alle caratteristiche
delle attività del comparto.
3) Inoltre, l’Ente provvederà
a:
a) istituire banca dati per
l’incontro tra domanda
e offerta di lavoro anche in
sinergia con altri Enti Bilaterali
del settore e per il monitoraggio
del mercato del lavoro;
b) monitorare il ricorso al
lavoro temporaneo ed al contratto
a tempo determinato;
c) attivare, in seno all’Ente
della funzione di formazione
dei lavoratori appartenenti
alla categoria dei quadri;
d) esprimere il parere di conformità
all’accordo quadro nazionale
sui C.F.L. dei progetti presentati
dalle Aziende del settore;
e) svolgere, attraverso apposite
commissioni paritetiche bilaterali,
le funzioni previste dal CCNL
in materia di:
• dal titolo VI A prima
parte (contratti a tempo determinato);
• dal titolo VI C prima
parte (contratti di formazione
e lavoro);
• dal titolo X prima parte
(tutela della salute e dell’integrità
fisica dei lavoratori);
• dal titolo VI seconda
parte (orario di lavoro) relativamente
alle procedure per la realizzazione
dei sistemi di flessibilità
plurisettimanale previsti dagli
art. 35 bis, 35 ter e 35 quater;
• dal titolo V seconda
parte (apprendistato);
• dal titolo V seconda
parte (part-time) relativamente
al lavoro ripartito e ai contratti
a tempo parziale della durata
di otto ore settimanali, ovvero
degli eventuali accordi territoriali
in materia;
• svolgere le funzioni
di ente promotore delle convenzioni
per la realizzazione dei tirocini
formativi ai sensi dell’art.
18 legge 196/97 e del decreto
ministeriale del 25 maggio 1988;
• svolgere in materia
di apprendistato, le funzioni
eventualmente ad esso affidate
da nuove disposizioni di legge
in materia;
• svolgere le funzioni
di supporto in materia di conciliazione
e arbitrato previste dagli artt.
17 e 18 bis prima parte;
• svolgere le funzioni
in materia di riallineamento
retributivo ad esso affidate
dagli accordi territoriali in
materia.
2) Assolvere altri compiti espressamente
previsti dal CCNL o da accordi
di carattere regionale e territoriale,
e/o aziendale.
Art. 7 –
Osservatorio del Mercato del
Lavoro
L’Ente
promuove l’Osservatorio
del Mercato del lavoro che costituisce
lo strumento per lo studio delle
iniziative adottate dalle parti
in materia di occupazione, mercato
del lavoro, formazione e qualificazione
professionale, realizzando una
fase di esame e di studio idonea
a cogliere gli aspetti peculiari
delle diverse realtà
presenti nel territorio ed a
consentire la stima del fabbisogno
occupazionale.
Art.
8 – Finanziamento
L’Ente
è finanziato dalle quote
versate da tutte le Aziende
e dai loro dipendenti nella
misura prevista dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale
di Lavoro Terziario, Distribuzione
e Servizi e dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro del Turismo
o da accordi regionali tra le
organizzazioni sindacali di
cui al precedente art. 1.
La quota a carico dei dipendenti
sarà trattenuta dai datori
di lavoro sulla retribuzione
mensile e versata all’Ente,
unitamente a quello a carico
delle Aziende, con le modalità
stabilite dal regolamento di
cui oltre.
Le risorse dell’Ente,
saranno, di norma, destinate
alla realizzazione delle iniziative
di cui all’art. 6, in
ragione della provenienza del
gettito.
Art. 9 –
Organi
Gli organi dell'Ente,
nel cui ambito dovrà
essere riconosciuta omogenea
e paritetica rappresentatività
di tutti gli interessi dei Soci,
sono:
1) l'Assemblea;
2) il Presidente;
3) il Vicepresidente;
4) il Consiglio Direttivo;
5) il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche ai nn. Da 2
a 5, entrambi compresi, sono
elettive ed hanno la durata
di tre esercizi finanziari.
Qualora in tale periodo uno
o più membri venisse
a cessare dalla carica, l’Organizzazione
di cui all’art. 1 che
lo ha designato, provvederà
alla sua sostituzione, il sostituto
avrà durata della carica
pari a quella del sostituito.
Art. 10 –
L’Assemblea
L'Assemblea è
composta da 18 (diciotto) membri
dei quali 9 (nove) designati
dalla Confesercenti Regionale
Lombarda e 9 designati dalle
Organizzazioni Sindacali dei
Lavoratori per un periodo di
tre anni.
I 9 (nove) membri designati
dalle Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori sono così
ripartiti: 3 (tre) nominati
da Filcams-Cgil Lombardia, 3
(tre) nominati da Fisascat-Cisl
Lombardia, 3 (tre) nominati
da Uiltucs-Uil Lombardia. E’
consentito alle stesse Organizzazioni
di provvedere alla sostituzione
dei propri membri, in qualunque
momento e per qualsiasi causa,
con comunicazione scritta.
L'Assemblea è convocata
dal Presidente dell'Ente almeno
una volta all'anno, per l'approvazione
del conto di previsione e del
conto consuntivo e per l'esame
delle iniziative sociali intraprese
o da intraprendere.
Viene inoltre convocata ogni
qualvolta, a giudizio del Consiglio
Direttivo, speciali circostanze
lo richiedano ovvero, nell'ipotesi
in cui la convocazione sia richiesta
con l'indicazione dei punti
di proposta in discussione,
da almeno un terzo dei delegati
aventi diritto di voto.
La convocazione dell'Assemblea
sarà effettuata almeno
10 (dieci) giorni prima della
data fissata a mezzo lettera
raccomandata spedita al domicilio
del delegato, contenente l'ordine
del giorno, il luogo, il giorno,
l'ora della riunione.
L’avviso di convocazione
potrà essere inviato
in alternativa:
a) Anche a mezzo fax almeno
dieci giorni prima dell’adunanza
a condizione che sia riconoscibile
il numero di fax di partenza
e quello di arrivo e che il
numero di fax del destinatario
della convocazione sia stato
preventivamente depositato presso
la sede sociale;
b) anche a mezzo e-mail (posta
elettronica) almeno dieci giorni
prima dell’adunanza a
condizione che sia riconoscibile
l’indirizzo di posta elettronica
di partenza e che l’indirizzo
di posta elettronica del destinatario
della convocazione sia stato
preventivamente depositato presso
la sede sociale;
In casi di particolare urgenza
è ammessa la convocazione
con i suddetti mezzi con preavviso
minimo di 48 (quarantotto) ore.
L'Assemblea può essere
convocata anche in luogo diverso
dalla sede sociale purché
in Lombardia.
Le riunione dell’assemblea
sia ordinaria che straordinaria
si potranno svolgere anche per
teleconferenza o videoconferenza
a condizione che:
- sia consentito al Presidente
dell’assemblea, anche
a mezzo del proprio ufficio
di presidenza, di accertare
l’identità e la
legittimazione degli intervenuti,
regolare lo svolgimento dell’adunanza,
constatare e proclamare i risultati
della votazione;
- sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente
gli eventi assemblari oggetto
di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti
di partecipare alla discussione
ed alla votazione simultanea
sugli argomenti all’ordine
del giorno;
- vengano indicati nell’avviso
di convocazione i luoghi audio/video
collegati a cura della società
nei quali gli intervenuti potranno
affluire.
Sussistendo queste condizioni
la riunione si considera tenuta
nel luogo in cui si trovano
il Presidente ed il soggetto
verbalizzante.
L'Assemblea sarà presieduta
dal Presidente dell'Ente o,
in caso di impedimento o assenza
di questi, dal Vicepresidente.
Ove anche il Vicepresidente
fosse assente o impedito, l'Assemblea
sarà presieduta da persona
indicata dall'Assemblea stessa.
Su proposta del Presidente l'Assemblea
designa il Segretario, che redigerà
il verbale della riunione.
L'Assemblea è validamente
riunita quando sono presenti
almeno 5 (cinque) dei delegati
rappresentanti la Confesercenti
e almeno 5 (cinque) dei delegati
rappresentanti le Organizzazioni
Sindacali (totale 10 - dieci)
e sia presente almeno un rappresentante
per ciascuno dei soci fondatori
di cui all’articolo 1.
Le deliberazioni sono validamente
assunte quando riportino il
voto favorevole della maggioranza
dei delegati presenti.
Per modificare lo statuto occorrerà
invece sia la presenza di almeno
tre quarti dei rappresentanti
degli associati sia la presenza
di almeno un rappresentante
per ciascuno dei soci fondatori
di cui all’articolo 1,
ed il voto favorevole di tre
quarti dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento
dell’associazione e la
devoluzione del suo patrimonio
occorre sia la presenza di almeno
i quattro quinti dei rappresentanti
degli associati, sia la presenza
di almeno un rappresentante
per ciascuno dei soci fondatori
di cui all’articolo 1,
ed il voto favorevole di almeno
i tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea
risultano dal verbale redatto
dal Segretario e firmato dal
Presidente e dal Segretario
stesso.
I verbali delle assemblee saranno
a disposizione dei Soci i quali
mediante richiesta scritta,
potranno prenderne visione presso
la sede.
Art.
11 – Poteri dell’Assemblea
Spetta all’Assemblea:
a) eleggere il Presidente ed
il Vicepresidente;
b) eleggere il Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Collegio dei
Sindaci Revisori;
d) approvare i regolamenti interni
dell’Ente;
e) deliberare le iniziative
per l’attuazione degli
scopi di cui all’art.
6 del presente Statuto;
f) provvedere all’approvazione
dei bilanci consuntivi e preventivi
dell’Ente;
g) promuovere provvedimenti
amministrativi e giudiziari
nell’interesse dell’Ente;
h) deliberare in ordine all’eventuale
compenso per gli Amministratori
ed i Sindaci Revisori;
i) stabilire la misura degli
interessi di mora da corrispondersi
in caso di ritardato pagamento
delle quote annuali;
j) svolgere tutte le altre attività
ad essa demandate dal presente
Statuto;
k) la facoltà di istituire
sedi distaccate e uffici dell’Ente;
l) approvare i verbali delle
proprie riunioni.
Art. 12 –
Presidente e Vicepresidente
Il Presidente
dell’Ente viene eletto
dall’ Assemblea alternativamente
una volta tra i membri effettivi
rappresentanti i Sindacati dei
lavoratori e la volta successiva
tra i membri effettivi rappresentanti
le Associazioni dei datori di
lavoro, salvo diverso accordo
fra le Organizzazioni di cui
all’art. 1.
Il Presidente ha a tutti gli
effetti la rappresentanza legale
dell’Ente, rappresenta
l’Ente di fronte a terzi
e sta in giudizio; ne ha la
firma che può delegare
al Vicepresidente.
Il Presidente ha ogni potere
relativo alla esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio
e dell’Assemblea e ad
esso spetta la supervisione
delle attività sociali
nonché la convocazione
dell’Assemblea.
Il Vicepresidente coadiuva il
Presidente nell’espletamento
delle sue mansioni e lo sostituisce
ed esercita le funzioni del
Presidente in caso di sua assenza
o impedimento.
E’ eletto dall’Assemblea
tra i membri di designazione
della parte di cui non è
espressione il Presidente.
Art.
13 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo è nominato
dall’Assemblea ed è
composto da 12 (dodici) membri
scelti anche tra i componenti
dell’Assemblea e così
ripartiti:
a) Il Presidente dell’Ente;
b) Il Vicepresidente dell’Ente;
c) Cinque membri indicati dalla
Confesercenti Regionale Lombarda;
d) Cinque membri indicati da
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl
e Uiltucs-Uil Regionali scelti
anche tra i propri componenti
dell’Assemblea, di cui
un solo membro nominato dall’organizzazione
sindacale che non ha designato
il Presidente od il Vicepresidente
mentre gli altri quattro membri
saranno nominati dalle altre
organizzazioni sindacali nel
numero di due per ciascuna.
Art. 14 –
Poteri del Consiglio Direttivo
Al Consiglio
Direttivo è riconosciuto
ogni più ampio potere
di ordinaria e straordinaria
amministrazione per l’attuazione
degli scopi e la gestione dell’Ente.
Ad esso è affidata la
gestione del patrimonio.
Il Consiglio, tra l’altro:
1) sovrintende a tutte le attività
dell’Ente, imprimendo
e garantendo unità di
indirizzo; coordina la pianificazione
e lo sviluppo degli interventi;
individua e fissa le specifiche
modalità di attuazione
dei fini generali dell’Ente
e gli obiettivi ritenuti di
volta in volta prioritari;
2) disciplina i vari interventi
ed iniziative approvandone i
relativi progetti generali e
particolari; provvede agli accantonamenti
delle risorse e mezzi dell’Ente
nei modi, forme e tempi da esso
deliberati;
3) provvede sulla base delle
risultanze contabili ad attribuire
le risorse ed i mezzi in relazione
agli scopi indicati all’art.
6;
4) predispone il Regolamento
delle attività dell’Ente
sottoponendolo all’approvazione
dell’Assemblea;
5) provvede alla compilazione
dello stato di previsione e
del conto consuntivo da sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea;
6) regola lo svolgimento dell’attività
sociale, il funzionamento e
l’uso dei beni dell’Ente.
Art. 15 –
Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio
Direttivo si riunisce su convocazione
del Presidente, ogni qualvolta
questi lo ritenga opportuno
o su richiesta di almeno un
terzo dei componenti il Consiglio
in carica.
La convocazione dovrà
essere effettuata a mezzo lettera
raccomandata o telegramma spediti
al domicilio dei componenti
il Consiglio almeno 5 giorni
prima della riunione e dovrà
contenere l’ordine del
giorno, il luogo, il giorno,
l’ora della riunione;
a) Anche a mezzo fax almeno
cinque giorni prima dell’adunanza
a condizione che sia riconoscibile
il numero di fax di partenza
e quello di arrivo e che il
numero di fax del destinatario
della convocazione sia stato
preventivamente depositato presso
la sede sociale;
b) anche a mezzo e-mail (posta
elettronica) almeno cinque giorni
prima dell’adunanza a
condizione che sia riconoscibile
l’indirizzo di posta elettronica
di partenza e che l’indirizzo
di posta elettronica del destinatario
della convocazione sia stato
preventivamente depositato presso
la sede sociale;
In caso di urgenza il Consiglio
Direttivo potrà essere
convocato a mezzo comunicazione
telegrafica, via fax o e-mail
con preavviso di almeno 48 (quarantotto)
ore.
Le riunioni del Consiglio si
potranno svolgere nella sede
sociale o altrove purché
in Lombardia.
Le riunione del Consiglio si
potranno svolgere anche per
teleconferenza o videoconferenza
a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato
da tutti gli altri e che ciascuno
dei partecipanti sia in grado
di intervenire in tempo reale
durante la trattazione degli
argomenti esaminati nonché
di ricevere, trasmettere e visionare
i documenti. Sussistendo queste
condizioni la riunione si considera
tenuta nel luogo in cui si trovano
il Presidente ed il Segretario.
Per la validità delle
riunioni è necessaria
la presenza della metà
più uno dei componenti
in carica il Consiglio Direttivo
e le decisioni sono valide se
assunte dalla maggioranza (metà
più uno) dei presenti.
Il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio
Direttivo è tenuto a
cura del Presidente.
Art. 16 –
Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei
Sindaci è composto di
tre membri effettivi e due supplenti
così designati:
1) uno di nomina della Confesercenti
Regionale Lombarda;
2) uno di comune accordo nominato
da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl
e Uiltucs-Uil Regionali;
3) il terzo, che assume la carica
di Presidente del Collegio dei
Sindaci Revisori è scelto
di comune accordo fra le Organizzazioni
di cui all’art. 1, fra
gli iscritti all’Albo
dei Revisori Ufficiali dei Conti.
I due Sindaci Revisori supplenti
saranno uno di nomina della
Confesercenti Regionale Lombarda
e l’altro di nomina di
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl
e Uiltucs-Uil Regionali.
I Sindaci Revisori sia effettivi
che supplenti durano in carica
tre anni e possono essere riconfermati.
I Sindaci Revisori esercitano
le attribuzioni ed hanno i doveri
stabiliti dalla Legge per i
Sindaci di società.
Essi devono riferire immediatamente
all’Assemblea le eventuali
irregolarità riscontrate
durante l’esercizio delle
loro funzioni.
Il Collegio si riunisce ordinariamente
una volta a trimestre ed ogni
qualvolta il Presidente del
Collegio dei Sindaci lo ritenga
opportuno ovvero quando uno
dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione del Collegio
è effettuata dal Presidente
con avviso scritto almeno cinque
giorni prima di quello fissato
per la riunione, con l’indicazione
di giorno, ora, luogo della
riunione (anche in luogo diverso
dalla sede sociale purché
in Lombardia) e l’indicazione
delle materie da trattare.
In caso di urgenza la convocazione
può avvenire anche telegraficamente,
via fax o e-mail (con le modalità
sopra previste per la convocazione
dei consiglieri) con preavviso
di almeno 48 (quarantotto) ore.
I Sindaci Revisori potranno
partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo e dell’Assemblea
senza voto deliberativo.
Art. 17 – Il Patrimonio
dell’Ente
Le disponibilità
dell’Ente sono costituite
dall’ammontare dei contributi
di cui al precedente articolo
8, dagli interessi attivi maturati
sull’ammontare dei contributi
stessi e dagli interessi di
mora per ritardati versamenti.
Costituiscono inoltre disponibilità
dell’Ente le somme ed
i beni mobili ed immobili che
per lasciti, donazioni o per
qualsiasi altro titolo, previe,
occorrendo, eventuali autorizzazioni
di legge entrano a far parte
del patrimonio dell’Ente
ed eventuali contributi provenienti
dallo Stato o da altre strutture
pubbliche internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed
alle finalità del CCNL
per i dipendenti da aziende
del Settore Terziario, il patrimonio
dell’Ente è utilizzato
esclusivamente per il conseguimento
delle finalità di cui
all’art. 6 o accantonato
se ritenuto necessario o opportuno
per il conseguimento delle medesime
finalità in futuro.
Il regime giuridico relativo
ai beni e più in generale
al patrimonio dell’Ente
è quello del fondo comune
regolato per solidale irrevocabile
volontà dei soci dalle
previsioni del presente Statuto
e dal Codice Civile.
I singoli associati non hanno
diritto ad alcun titolo sul
patrimonio dell’Ente sia
durante la vita dell’Ente
che in caso di scioglimento
dello stesso, in quanto è
stabilito espresso divieto di
distribuire, anche in modo indiretto,
utili od avanzi di gestione
nonché fondi, riserve
o capitale durante la vita dell’associazione,
salvo che la destinazione o
la distribuzione non siano imposte
dalla legge, il tutto nel rispetto
del sopra citato art. 111 del
D.P.R. 917/1986.
Art.
18 – Gestione dell’Ente
Per le spese
di impianto e gestione l’Ente
potrà avvalersi delle
disponibilità di cui
all’art. 17.
Ogni pagamento di spese ed ogni
erogazione per qualsiasi titolo,
ordinario o straordinario, dovrà
essere giustificato dalla relativa
documentazione firmata dal Presidente
o dal Vicepresidente.
Art. 19 –
Sedi distaccate
Potranno essere
costituite e soppresse con delibera
del Consiglio Direttivo, a livello
provinciale ed interprovinciale,
sedi distaccate dell’Ente,
che non costituiscono comunque
sedi secondarie, al fine di
perseguire gli scopi dell’Ente
con maggiore incisività
sul territorio.
Dette sedi distaccate avranno
autonomia gestionale e di rappresentanza
verso le istituzioni locali.
Con delibera del Consiglio Direttivo
verranno nominati i rispettivi
preposti a rappresentanza della
sede distaccata, in numero di
2, di cui 1 nominato dalla Confesercenti
Regionale Lombarda ed uno nominato
tra i rappresentanti di Filcams-Cgil,
Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
I preposti dureranno in carica
per lo stesso periodo di vigenza
del Consiglio Direttivo salvo
revoca con provvedimento del
Consiglio Direttivo stesso,
e potranno essere rinominati.
L’amministrazione e la
rappresentanza delle sedi distaccate
spetteranno ai preposti suddetti
con firma congiunta, i quali
dovranno relazionare comunque
al Consiglio Direttivo.
Gli atti di straordinaria amministrazione
saranno assunti nel rispetto
di quanto stabilito dall’apposito
regolamento approvato dal Consiglio
Direttivo Regionale.
L’Ente devolverà
alle sedi distaccate parte dei
fondi raccolti secondo le indicazioni
contenute nell’apposito
regolamento.
I preposti dovranno predisporre
entro tre mesi dal termine di
ogni esercizio coincidente con
l’esercizio dell’Ente,
il bilancio della rispettiva
sede distaccata che dovrà
essere inviato alla sede dell’Ente
regionale entro i successivi
15 giorni al fine di predisporre
il bilancio generale di quest’ultima
che tenga conto anche dei bilanci
delle sedi distaccate.
Il Collegio dei Revisori ha
sulle sedi distaccate gli stessi
poteri di accertamento ed ispezione
che ha sull’Ente regionale.
Art. 20 –
Bilancio dell’Ente
Gli esercizi
finanziari dell'Ente hanno inizio
il primo gennaio e termineranno
il 31 dicembre di ciascun anno;
alla fine di ogni esercizio
il Consiglio Direttivo provvede
alla redazione del bilancio
consuntivo riguardante la gestione
dell'Ente e del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo
devono essere approvati dall'Assemblea
entro sei mesi dalla chiusura
dell'esercizio finanziario.
Il bilancio consuntivo deve
essere trasmesso, entro trenta
giorni dall'approvazione dell'Assemblea
dell'Ente, alle Organizzazioni
di cui all'articolo 1 del presente
Statuto.
Art. 21 –
Regolamento
Per l'attuazione
del presente Statuto l'Ente
si doterà di un Regolamento,
che dovrà essere approvato
dall’Assemblea dell’Ente.
Art.
22 - Liquidazione dell'Ente
La messa in liquidazione
dell'Ente è disposta,
su conforme deliberazione delle
Organizzazioni di cui all'art.
1, nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi ogni attività
per disposizioni di legge:
b) qualora esso venga a perdere
per qualsiasi titolo o causa
la propria autonomia finanziaria
e funzionale;
c) qualora per qualsiasi motivo,
cessi l'efficacia generale per
tutti gli appartenenti alla
categoria delle disposizioni
contenute nel CCNL in ordine
alla trattenuta ed al versamento
dei contributi.
Nel momento stesso in cui dovesse
verificarsi una delle ipotesi
di cui sopra, cesserà
automaticamente l'obbligo per
tutti i datori di lavoro di
accantonare presso l'Ente i
contributi di cui al precedente
comma e per essi e per i lavoratori
di pagare i medesimi.
Nella ipotesi di messa in liquidazione,
le Organizzazioni stipulanti
di cui all'art. 1 provvederanno
alla nomina di sei liquidatori,
di cui tre nominati dalla Confesercenti
Regionale Lombarda e tre da
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl
e Uiltucs-Uil Regionali; trascorsi
30 giorni dalla data di messa
in liquidazione, provvederà
in difetto, ad istanza della
parte diligente, il Presidente
del Tribunale ove ha sede legale
l'Ente.
L’ Assemblea determinerà
all'atto della messa in liquidazione
dell'Ente i compiti dei liquidatori
e successivamente ne ratificherà
l'operato.
Al termine della liquidazione,
l’intero patrimonio dell’Ente
una volta procedutosi all’integrale
pagamento degli eventuali debiti,
sarà devoluto, sulla
base di apposito accordo tra
i soci fondatori, a favore di
enti aventi finalità
analoghe a quelle perseguite
dall’Ente, il tutto secondo
quanto stabilisce l’art.
111, comma 4 quinquies lettera
b), del D.P.R. 22 dicembre 1986
n.917, modificato dall’art.
5 del D.LGS 4 dicembre 1997
n.460.
In caso di mancato accordo la
devoluzione sarà effettuata
dal Presidente del Tribunale
tenuti presenti i suddetti scopi.
Art.
23 – Controversie
Qualsiasi controversia
inerente alla interpretazione
ed applicazione del presente
Statuto, nonché del Regolamento,
è deferita all'esame
dell'Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 24 –
Disposizioni finali
Per tutto
quanto non previsto dal presente
Statuto e dal Regolamento delle
Attività, valgono le
disposizioni di legge vigenti
in materia di Associazioni senza
scopo di lucro.
In ogni caso, per solidale,
inequivocabile volontà
delle parti stipulanti l’interpretazione
e l’applicazione delle
disposizioni statutarie, regolamenti
e di legge, dovrà tenere
in preminente considerazione
ed apprezzamento il testo, lo
spirito e le ampie riconosciute
finalità del contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro
per dipendenti da Aziende del
terziario: commercio, turismo
e servizi.
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